miércoles, 17 de diciembre de 2014


LE LEGGI SUI SUCCHI DI “NON-FRUTTA” CONFEZIONATI

Compro solo succhi 100% frutta da agricoltura biologica!: una vecchia legge del 1932 stabiliva che “il nome di succo di un dato frutto è riservato esclusivamente al liquido ottenuto per spremitura del frutto nominato”(come idea ci sembra piuttosto valida…no?); poi ci si è dovuti adeguare a una Direttiva CEE e una nuova legge del 1982 ha cambiato tutto, anche se per semplificazione si continuano a chiamare succhi di frutta. In realtà, con questo nome si possono chiamare soltanto le spremute al 100% di frutta, senza aggiunta di acqua; in pratica, soltanto quelle di agrumi, che possono essere naturali oppure a base di succo concentrato cioè privato dell’acqua e poi ricostituito con l’aggiunta dell’acqua precedentemente tolta…invitante no?.

Teoricamente si potrebbe fare anche il succo integrale di altri frutti come pere, mele, pesche, eccetera, ma verrebbe troppo denso e poco accetto al consumatore: quindi, per renderlo più fluido, si aggiunge acqua, ma in questo caso non si può chiamare più succo di frutta e la denominazione cambia in “nettare”.

La legge stabilisce le percentuali minime di frutta per ogni tipo di nettare (per esempio, 45% nella pesca e 40% nell’albicocca), che sono identiche a quelle stabilite per il “succo e polpa”, altra denominazione che non è –come potrebbe sembrare qualche cosa di più di un succo, ma è semplicemente un nettare che si può chiamare anche in quest’altro modo.

Si possono fare succhi e nettari anche con frutti come limoni, mele cotogne o le marasche, che però hanno un sapore amaro e, quindi, danno un succo amarognolo.

Anche con l’aggiunta di zucchero, si sente sempre l’amarognolo, perché è quello che resta come ultimo retrogusto.

Preoccupandosi di rendere la vita dolce ai consumatori, nel 1997 il ministro dell’Industria ha autorizzato “l’utilizzazione delle resine adsorbenti per la deamarizzazione dei succhi” di frutta industriali.

Infatti, vi sono speciali resine che, a contatto con il succo, catturano il sapore amaro, cosicché c’è anche meno bisogno di zucchero e si risparmia.

Con lo stesso decreto, sono stati autorizzati anche vari tipi di frutti nella preparazione dei nettari senza aggiunta di zucchero o miele e sono stati fissati i limiti di zuccheri aggiunti nei succhi a base di concentrato.

Nel 2004 i succhi e i nettari di frutta sono diventati praticamente integratori alimentari, poiché fu consentito di aggiungervi vitamine e sali minerali senza autorizzazioni o notificazioni a qualche autorità.

Lo ha previsto il decreto legislativo n. 151/2004, che ha attuato una Direttiva comunitaria del 2001.

Quasi sempre vengono aggiunti acido ascorbico (vitamina C) che mantiene il colore, e betacarotene (vitamina A), che pure è un antiossidante.

La differenza tra succhi e nettari di frutta è rimasta sempre la stessa e cioè che ai primi non può essere aggiunta acqua, mentre la novità del decreto 2004 è che ai nettari, oltre all’acqua, può essere aggiunto il miele.

In ogni caso, devono contenere una percentuale minima di frutta variabile, secondo i tipi, dal 25 al 50 per cento. E’ diventata anche più trasparente l’etichettatura.

Prima succhi e nettari dovevano riportare un’apposita informazione in etichetta soltanto se ricavati totalmente da succo concentrato in polvere o liquido, anziché da frutta.

Le nuove norme hanno previsto invece che l’avvertenza va messa anche se il prodotto è ottenuto in parte da frutta e in parte da succo concentrato.

In questo caso la dicitura è “parzialmente a base di succo concentrato”.

Rimane però il fatto che succhi e nettari possono essere ottenuti da frutta congelata, senza alcuna informazione obbligatoria al consumatore.

FONTE: http://www.estraggo.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Asucchi-confezionati-no-grazie&catid=35%3Ademo-content-2&Itemid=53

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